AGID. Norme per l’accessibilità
Obbligo per le PA di rendere i siti web accessibili.
Le Pubbliche amministrazioni iscritte all’Indice PA hanno l’obbligo di legge, per i propri siti web e strumenti web, di rispettare alcune norme sull’accessibilità e di pubblicare la “dichiarazione di accessibilità” nel proprio sito.
La normativa di riferimento è il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (che aggiorna la cosiddetta Legge Stanca – Legge 9 gennaio 2004, n. 4).
Le linee guida che le Pubbliche amministrazioni devono rispettare sono pubblicate e costantemente aggiornate sul sito AGID (Agenzia per l’Italia Digitale).
Le linee guida danno indicazioni su come un sito web sia accessibile, ovvero con contenuti fruibili senza discriminazioni.
I requisiti minimi che deve aver un sito web è il pieno rispetto delle linee guida (tutti i punti da 9.1 a 9.4 e i requisiti di conformità di cui al punto 9.5 della norma UNI EN 301549:2018) che coincide con la conformità al livello “AA” delle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1).
La verifica dell’accessibilità è un processo costante ed il rispetto delle linee giuda è relativo sia ad aspetti tecnici e strutturali sia ad aspetti contenutistici.
Mister Wolf è in grado di realizzare, monitorare e verificare siti web che rispettino le norme e di agire su siti web già esistenti.
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Da tenere presente
- Definizione.
La definizione riportata all’art. 2 della citata legge n. 4/2004, l’accessibilità “è la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”. - Soggetti destinatari.
La legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
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